La nuova legge federale sul miglioramento del rapporto tra vita professionale e cura dei propri cari bisognosi entrerà presto in vigore.
Il lavoro di cura e di assistenza svolto dai familiari curanti è molto importante in Svizzera. La difficoltà di questo compito aumenta particolarmente quando esso va di pari passo con un’attività professionale causando, per esempio, una perdita di salario o una riduzione dei giorni di vacanza. Una malattia come la demenza necessita infatti di una presenza regolare da parte di chi fornisce assistenza per svolgere compiti di diversa natura: somministrare cure, svolgere faccende domestiche, farsi carico di eventuali trasporti e viaggi, preparare pasti, contribuire a mantenere i contatti sociali o riservare del tempo per il dialogo. È per questo motivo e per sgravare le persone che lavorano e al contempo si prendono cura di un congiunto che il Parlamento ha adottato questa nuova legge il 20 dicembre 2019. Cosa cambierà con questa nuova legge per i familiari dei malati di demenza?
Dal 1° gennaio 2021 i datori di lavoro dovranno accordare un congedo pagato ai loro collaboratori che si occupano della cura e dell’assistenza di un membro della famiglia o del partner a causa di problemi di salute dovuti a una malattia o a un incidente. Il congedo potrà avere una durata massima di tre giorni per evento e di dieci giorni all’anno.
Se è vero che alcuni dipendenti potevano già beneficiare di un congedo accordato dal datore di lavoro per prendersi cura di un familiare, molte aziende non prevedevano questa possibilità e i congedi venivano pagati solo parzialmente.
Art. 329g del Codice delle obbligazioni
Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all’anno.
Dal 1° gennaio 2021 il diritto ad accrediti per compiti assistenziali nell’AVS sarà esteso per facilitare la vita in casa dei grandi invalidi. Grazie a questa modifica legislativa, i familiari curanti potranno anch’essi beneficiare di questo accredito nel caso in cui il congiunto di cui si occupano abbia lui stesso diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare. Inoltre, anche il convivente della persona bisognosa di cure potrà beneficiarne, a condizione che la coppia viva nella stessa casa da almeno 5 anni.
Prima di questa legge i familiari curanti potevano già beneficiare di accrediti per compiti di assistenza, ma solo se il congiunto disponeva di un assegno per grandi invalidi di grado medio. I conviventi di persone bisognose di cure non ne avevano invece il diritto.
Art. 29septies cpv. 1 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri nonche? il partner che convive con l’assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.
Nel quadro di questa nuova legge, il Parlamento ha previsto una modifica della riforma delle prestazioni complementari per non penalizzare le persone che vivono in comunità abitative. Prima della sua introduzione l'importo preso in considerazione per l'affitto nel calcolo della prestazione complementare spettante a queste persone era molto basso. La modifica legislativa permetterà alle persone che vivono in comunità abitative e che ricevono prestazioni complementari di beneficiare dello stesso importo di una coppia che vive da sola, indipendentemente dal numero di persone che si trovano all’interno della comunità abitativa stessa. La nuova legge favorirà dunque i beneficiari di prestazioni complementari invalidi o anziani che dividono la casa con dei familiari.
Art. 10 cpv. 1ter della Legge sulle prestazioni complementari (LPC)
Per le persone che condividono l’alloggio e per le quali non e? effettuato un calcolo comune conformemente all’articolo 9 capoverso 2, l’importo massimo annuo riconosciuto per la pigione corrisponde a quello per una persona che vive in un’economia domestica composta da due persone. Il Consiglio federale determina le modalita? di calcolo dell’importo massimo per:
a. i coniugi che vivono insieme e condividono l’alloggio con altre persone;
b. le persone che condividono l’alloggio insieme a orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.